MAGGIORAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 4.0: COSA PREVEDE IL DECRETO ATTUATIVO

Il credito d’imposta Formazione 4.0 si fa più appetibile per le Pmi che investono in attività formativa esterna qualificata e certificata.

L’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha infatti disposto, previo soddisfacimento di determinati requisiti, le seguenti maggiorazioni di aliquota dell’agevolazione introdotta originariamente dall’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogata con modifiche di anno in anno:

  • piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • medie imprese, dal 40% al 50%;
  • grandi imprese, aliquota invariata al 30%.

L’effettiva operatività della maggiorazione è subordinata a un Decreto Direttoriale Mise, da emanarsi entro trenta giorni, che definirà puntualmente i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.

La maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 spetta per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, a condizione che le attività formative siano erogate da  soggettqualificati esterni all’impresa:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
  • le Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12.01.2001;
  • i soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • gli Istituti tecnici superiori;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • gli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Per  i progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, il credito Formazione 4.0 risulterà depotenziato in relazione alle Pmi:

  • piccole imprese, dal 50% al 40%;
  • medie imprese, dal 40% al 35%;
  • grandi imprese, aliquota invariata al 30%.

Il credito d’imposta Formazione 4.0 non risulta ad oggi prorogato al 2023 e seguenti, ma l’intervento normativo in questione, dettato dall’esigenza di creare e consolidare competenze ad alto valore aggiunto per supportare i processi di transizione tecnologica e digitale delle imprese, alimenta le speranze di una proroga.

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