Il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modifiche in L. 91/2022 pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, potenzia taluni crediti d’imposta a sostegno delle imprese, con l’obiettivo di incentivare la digitalizzazione e la creazione di competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0 da un lato e favorire la ripresa di specifiche attività economiche dall’altro.

Nell’ambito del capo III “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti” il testo del Decreto Aiuti convertito in Legge interviene rafforzando i seguenti crediti d’imposta:

L’articolo 21il cui testo è rimasto inalterato con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020con maggiorazione di aliquota dal 20% al 50% e massimale di investimenti invariato a un milione di euro.

L’incremento si applica agli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati:

  • dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
  • entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022.

Al soddisfacimento di specifici requisiti di formazione esterna qualificata e certificata, le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022 potranno godere delle seguenti maggiorazioni di aliquota:

  • piccole imprese, dal 50% al 70%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
  • medie imprese, dal 40% al 50%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
  • grandi imprese, aliquota e limite massimo annuale di credito invariati al 30% ed euro 250.000.

In caso di progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, le aliquote risulteranno depotenziate per le Pmi:

  • piccole imprese, dal 50% al 40%invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
  • medie imprese, dal 40% al 35%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
  • grandi imprese, aliquota e limite massimo annuale di credito invariati al 30% ed euro 250.000.

Il comma 1 rafforza, per il biennio 2022/2023, il credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche, istituito dall’articolo 18 L. 220/2016, con incremento della misura massima di agevolazione spettante:

  • piccole e medie imprese, dal 20% al 60% (modifica introdotta con la conversione in Legge);
  • grandi imprese, dal 20% al 40%.

Si evidenzia che l’agevolazione potenziata è parametrata ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche e non, come previsto a regime dalla norma istituiva, agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Il nuovo comma 1-bis potenzia, per il biennio 2022/2023il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico per le spese di realizzazione o ristrutturazione delle sale, istituito dall’articolo 17, comma 1, L. 220/2016, con incremento della misura massima di agevolazione spettante:

  • piccole e medie imprese, dal 40% al 60% (modifica introdotta con la conversione in Legge);
  • grandi imprese, invariata al 40%.

Il credito spetta per le spese complessivamente sostenute per:

  • la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive;
  • la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
  • l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che l’articolo 52-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, ha modificato la disciplina del credito d’imposta società benefit di cui all’articolo 38-ter D.L. 34/2020, prevedendone:

  • l’estensione del periodo di fruizione oltre il 2021;
  • la possibilità di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto, pari a 7 milioni di euro, entro l’importo di 1 milione di euro per l’anno 2022.

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