Il Decreto Aiuti Quater (scarica qui il Dl 176/2022 in PDF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre, contiene l’annunciata riforma del Superbonus, con un nuovo decalage per quanto riguarda le aliquote, il ripescaggio del 110% per le villette e l’introduzione di nuove opzioni per il 2023, nonché ulteriori opzioni per tentate lo sblocco dei crediti incagliati.
Vediamo tutti i punti che riguardano la misura, contenuti nell’Articolo 9 del decreto già in vigore, con le prima novità che prendono corpo per i progetti avviati prima e dopo il 25 novembre, data spartiacque per le nuove regole.
Nuova disciplina del Superbonus Il decreto apporta modifiche sostanziali ai requisiti, alle scadenze e alle regole in materia di incentivi per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020).
Eccole tutte, come sintetizzate dall’Agenzia delle Entrate.
SUPERBONUS CONDOMINI E PERSONE FISICHE
Resta al 110% il Superbonus per interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari (posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche),
- Per lavori già avviati in relazione alle spese sostenute nel 2022, per passare al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;
- Per nuovi progetti in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e, per lavori su edifici condominiali, se l’assemblea ha deliberato e approvato l’esecuzione prima della stessa data;
- Per progetti con demolizione e ricostruzione degli edifici, se al 25 novembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
SUPERBONUS PER EDIFICI UNIFAMILIARI
Per gli interventi su edifici unifamiliari (villette) e unità immobiliari indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo resta al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per questi stessi immobili, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sono riammesse al Superbonus nella misura del 90% al verificarsi di tre condizioni:
1. contribuente proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
2. unità immobiliare oggetto di interventi adibita ad abitazione principale (prima casa);
3. reddito familiare non superiore, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, a una certa soglia (da 15mila euro in su), calcolata nel seguente modo: “ Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.”
SUPERBONUS COMUNI TERREMOTATI
Il Super bonus resta al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ferme restando le regole per il calcolo dei tetti massimi di spesa detraibile già oggi previste.
SBLOCCO CESSIONE CREDITI INCAGLIATI
Nel DL Aiuti Quater è prevista la nuova possibilità, in favore del cessionario del credito edilizio, di utilizzare in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 se non ancora utilizzati. La quota non utilizzata nell’anno non potrà però essere fruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso. Per esercitare l’opzione, il fornitore o il cessionario dovrà inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo modalità definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia.