Definizione agevolata delle cartelle: la domanda in via telematica entro il 30 aprile

Conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle: il termine per aderire alla rottamazione quater è infatti fissato al prossimo 30 aprile.

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, spiega l’Ag. Entrate-riscossione nel Comunicato Stampa del 7 aprile, dovranno versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata riceveranno dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

L’Agenzai consiglia comunque di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

Trattamento contabile delle spese per migliorie su beni di terzi e relative ricadute fiscali

Il trattamento contabile delle spese per migliorie su beni di terzi dipende in primo luogo dal tipo di miglioria che viene apportata. In particolare, nel caso in cui la stessa si sostanzi in un’opera avente un’autonoma funzionalità (rispetto al bene di terzi), il relativo costo sarà iscritto tra le immobilizzazioni materiali. Diversamente, ovverosia in assenza di un’autonoma funzionalità dell’opera, il costo sarà iscritto tra le immobilizzazioni immateriali. In tal senso, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, depone il principio contabile OIC 24, ove prevede che “I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza” (OIC 24, Appendice A, paragrafo A.22). 

L’OIC 24, al paragrafo 76, stabilisce poi che “L’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore”. Nel caso, invece, di iscrizione tra le immobilizzazioni materiali, in linea generale, dovrebbe applicarsi l’articolo 102 Tuir, il cui secondo comma dispone che “La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi”. 

Ciò premesso, tenuto conto che nel D.M. 31.12.1988, cui fa rinvio l’articolo 102 Tuir, non è tuttavia prevista una specifica aliquota (fiscale) di ammortamento per le “migliorie su beni di terzi”, è stato chiesto se si dovesse – per tale ragione – applicare invece l’articolo 108, comma 1, Tuir in sede di ammortamento di tali immobilizzazioni materiali. A tal riguardo, nella risposta all’istanza di interpello n.105 del 19.01.2023 è stato osservato, innanzitutto, come, “In linea generale, tale rappresentazione contabile assume rilevanza anche in ambito fiscale, sulla base del principio di derivazione previsto nel predetto articolo 83 del Tuir. Tanto premesso, è stato tuttavia anche evidenziato “… che le aliquote previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 individuano in modo forfetario la vita utile di beni materiali strumentali, mentre non individuano, come nel caso in esame, la vita utile di spese sostenute dal locatario per Migliorie su beni di terzi. 

Stante il tenore del principio contabile OIC 24, come precisato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale avallato rappresenta una declinazione del principio di derivazione “semplice”, che non appare “… in contrasto con il principio di derivazione rafforzata previsto nel predetto articolo 83 del Tuir”, il chiarimento potrebbe assumere rilevanza anche per le società di capitali eventualmente ammesse a redigere il bilancio delle cd. micro-imprese (senza opzione per la redazione del bilancio in forma ordinaria), nonché per le società di persone commerciali e le imprese individuali, cui non si applica il predetto principio di derivazione rafforzata a prescindere dalla dimensione dell’impresa.

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