UN CREDITO D’IMPOSTA DEL 40% PER COLMARE L’ESCLUSIONE DAL NUOVO IPERAMMORTAMENTO
Per le imprese del settore agricolo che, in ragione del proprio regime fiscale, non possono accedere alla disciplina del nuovo iperammortamento, la Legge di Bilancio 2026 introduce una misura specifica: un credito d’imposta 4.0 per gli investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE E INTENSITÀ DEL BENEFICIO
La misura è rivolta alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nei settori della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, ricompresi negli allegati IV e V della legge 199/2025.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2026 al 28 settembre 2028 e danno diritto a un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa ammissibile, nel limite massimo di 1 milione di euro per beneficiario.
L’agevolazione si applica anche ai beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso, la base di calcolo è costituita dal costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene.
OBBLIGHI DOCUMENTALI E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
È richiesta una specifica certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro coerenza con la documentazione contabile dell’impresa.
Qualora l’impresa agricola non sia soggetta a revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro. In tal caso, è previsto un incremento del credito d’imposta fino a 5.000 euro a copertura dei costi sostenuti per l’adempimento certificativo.
CUMULABILITÀ
Il nuovo credito d’imposta 4.0 in esame, non si applica agli investimenti che beneficiano:
- del credito d’imposta per beni strumentali 4.0;
- dei nuovi iperammortamenti
- del credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca.
L’agevolazione è tuttavia cumulabile con altre misure aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto.



