CREDITO ENERGIA PER IMPRESE NON ENERGIVORE. REQUISTI E BENEFICIARI

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Determinazione del credito energia per le imprese non energivore.

Per attenuare i rincari dei prezzi dell’energia il Governo ha introdotto contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina bis) prevede il riconoscimento di un contributo straordinariosotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 per cento (come modificato dall’articolo 2 D.L. 50/2022) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022; l’incentivo è destinato alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ossia diverse dalle cosiddette imprese energivore.

Le imprese sopra richiamate possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che rispettino determinati requisiti: il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, occorre tener conto:

  • dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione,
  • ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica (spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia e le imposte inerenti alla componente energia).

Di conseguenza bisogna considerare  il valore abitualmente indicato in fattura complessivamente alla voce spesa per la materia energia”.

Il costo medio così calcolato va ridotto anche dei relativi sussidi. Al riguardo, per “sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

Questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME);
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (Fonte ARERA);
  • per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Al credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022:

  • non si applica il limite annuale di 250.000,00 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si ricorda, infine, che con la risoluzione 18/E/2022 è stato istituito il codice tributo 6963 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” – per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.

Si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa.

Analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta è cedibile fino a tre volte, ma solo per intero; la seconda e la terza cessione può essere effettuata esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

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