L’Agenzia delle Entrate – Riscossione con un comunicato stampa ricorda che il 30 giugno p.v. è il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla rottamazione quater. Invece, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dai recenti eventi alluvionali, il termine per la presentazione delle istanze è stato posticipato al 30 settembre 2023.
La rottamazione – La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la Definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Entro il 30 settembre 2023 l’AdeR invierà ai soggetti che hanno presentato la richiesta di rottamazione la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
L’AdeR consiglia di presentare la domanda di adesione alla rottamazione con anticipo per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.
Come presentare la domanda – Per aderire alla Rottamazione quater occorre presentare apposita domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Nello specifico, sono previste due modalità alternative di presentazione della domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando direttamente dall’elenco dei debiti “definibili” che vengono visualizzati, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Inoltre, è disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.
DL alluvione – Come già anticipato in premessa, l’articolo 1 comma 9 del DL Alluvione n.61/2023 ha prorogato di 3 mesi i termini e le scadenze relative alla rottamazione quater per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, indicati nell’allegato 1 al decreto. Pertanto, tali soggetti avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per la presentazione della domanda di adesione; mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Ade-R entro il 31 dicembre 2023.
Inoltre, fino al prossimo 31 agosto sono sospese le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione, nonché i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Infine, sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute per la Rottamazione-ter e per la Definizione agevolata per le risorse proprie UE.
I termini di versamento riprenderanno a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ossia dal 1° settembre 2023.