La comunicazione del ‘Titolare effettivo’

L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:
– che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
– che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il Titolare Effettivo si comunica al Registro delle Imprese solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

  • da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure
  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
  • dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023.

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