La Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 – commi 100-105 (L.197/2022) ha riproposto la possibilità, per le società di persone e di capitali, di effettuare, entro il 30 settembre 2023, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Tale operazione, per poter essere eseguita, prevede, innanzitutto, che i soci (persone fisiche e società) rivestano tale qualifica alla data del 30 settembre 2022. Inoltre, è possibile usufruire della disciplina agevolata in esame solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. L’attribuzione dei beni ai soci comporta, infatti, la necessità di annullare le riserve in misura pari al valore contabile del bene da assegnare.

Si evidenzia che i beni assegnabili possono essere soltanto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società; sono compresi nell’agevolazione anche gli immobili “merce” e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Effetti sulla società – L’assegnazione agevolata prevede, per la società assegnante, il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, la cui base imponibile è data dalla differenza tra il VALORE NORMALE del bene meno il VALORE FISCALE riconosciuto del bene, moltiplicata per l’8%. L’aliquota passa al 10,5% per le società non operative (cosiddette “società di comodo”). L’imposta sostitutiva è del 13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sostituzione d’imposta.

Il valore normale, nel caso di bene immobile, corrisponde al valore di mercato ex art. 9, comma 3, TUIR, determinato sulla base di una perizia effettuata da parte di un tecnico specializzato. Per la determinazione del valore normale è possibile considerare il valore catastale. La scelta tra i due metodi (valore di mercato e valore catastale) deve essere fatta anche in relazione al fatto che il socio persona fisica, ad esempio, intenda procedere alla vendita del bene ottenuto entro il termine dei 5 anni dall’assegnazione. In tal caso, infatti, è preferibile utilizzare il valore normale di mercato piuttosto che il valore catastale rivalutato mediante l’utilizzo dei moltiplicatori, in modo da ridurre la successiva imposta sulla plusvalenza.

Se il bene da assegnare è un bene mobile registrato, si fa esclusivamente riferimento al suo valore di mercato.

Il valore fiscale riconosciuto del bene, se è un bene strumentale, corrisponde al costo di acquisto e spese inerenti, al netto degli ammortamenti.

Se trattasi di beni merce, nell’ipotesi in cui questi non siano valutati dalla società in base al metodo del “costo specifico”, il costo fiscalmente riconosciuto va determinato facendo riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione con i criteri di cui all’articolo 92 del TUIR. Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Tuttavia, la mancanza della base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa descritta.

Il versamento dell’imposta sostitutiva prevede due momenti: la prima rata, pari al 60%, entro il 30/09/2023; la seconda rata, pari al restante 40%, entro il 30/11/2023. Entrambe prevedono la possibilità di compensazione.

Effetti sul socio – L’assegnazione del bene in capo al socio comporta, a seconda della casistica, una movimentazione della riserva di utili o della riserva di capitale.

Nel primo caso, se la società che effettua l’operazione assegnataria del bene è una società di capitali, il valore normale del bene assegnato è tassato per la parte eccedente l’importo soggetto ad imposta sostitutiva. Nel caso di società di persone, si ha una riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

La movimentazione della riserva di capitale comporta, a sua volta, una rideterminazione del costo della partecipazione, incrementato della base imponibile soggetta a imposta sostitutiva, e ridotto del valore normale del bene assegnato (al netto dei debiti accollati). L’eventuale eccedenza negativa è tassata nei modi ordinari. Se il valore del bene assegnato è maggiore del costo fiscale riconosciuto della partecipazione, aumentato della base imponibile dell’imposta sostitutiva, l’eccedenza è tassata quale utile nei modi ordinari.

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